I percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, attivati nel Liceo attraverso opportune convenzioni con Enti e Aziende pubbliche e private, a differenza di quelli degli Istituti Tecnici e Professionali, non hanno come obiettivo la formazione di figure professionali da immettere in tempi relativamente brevi nel mondo del lavoro, bensì quello di riferirsi “all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze adeguate per il proseguimento degli studi universitari, l’inserimento nella vita sociale e, conseguentemente, nel mondo del lavoro”.
A tal fine, i progetti di A.S.L. che ogni studente realizzerà, accompagnato dall’insegnante- tutor, insieme alla propria classe o a titolo personale, hanno tutti un comune divisore rappresentato dal presente “progetto principale” nel quale sono evidenziate le linee guida, gli aspetti normativi, gli obiettivi che si intendono raggiungere, le competenze trasversali da acquisire, nonché i criteri di scelta degli Enti e delle Aziende con cui sono state stipulate le convenzioni.
[…] Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Il ruolo dell’alternanza scuola lavoro nel sistema di istruzione ne esce decisamente rafforzato.
Rispetto al corso di studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che dal corrente anno scolastico 2015/16 coinvolgeranno, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione. Con queste nuove modalità di attivazione, le caratteristiche intrinseche dell’alternanza scuola lavoro delineate dalle norme in precedenza emanate cambiano radicalmente: quella metodologia didattica che le istituzioni scolastiche avevano il compito di attivare in risposta ad una domanda individuale di formazione da parte dell’allievo, ora si innesta all’interno del curricolo scolastico e diventa componente strutturale della formazione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti” .
Per evidenziare la portata dei cambiamenti, si ritiene utile proporre alle scuole una “rilettura” organica delle norme sull’alternanza, che richiede ai docenti e ai dirigenti scolastici una piena consapevolezza della propulsione innovativa che può efficacemente imprimere sulla didattica e sulla qualità della formazione dei nostri studenti. Per cogliere analogie e differenze tra l’alternanza e le altre modalità (es. stage, tirocini formativi e di orientamento), finalizzate a rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro, occorre fare riferimento alla legge 24 giugno 1997, n.196 (cd. Pacchetto Treu) e al successivo regolamento emanato con il Decreto interministeriale 25 marzo 1998, n.142. Ognuno di questi strumenti formativi presenta caratteristiche proprie. In comune, le esperienze di stage, tirocinio e alternanza scuola lavoro hanno la concezione del luogo di lavoro come luogo di apprendimento.
L’organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente assume il ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio. Attraverso la partecipazione diretta al contesto operativo, quindi, si realizzano la socializzazione e la permeabilità tra i diversi ambienti, nonché gli scambi reciproci delle esperienze che concorrono alla formazione della persona.
L’alternanza scuola lavoro entra nel nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003, n.53, che all’articolo 4 la prevede come possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo, consentendo ai giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni “attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.” Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, che ne è conseguito, definisce l’alternanza quale modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Sono gli studenti che possono presentare la richiesta di svolgere, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, il percorso formativo prescelto alternando periodi in aula e in contesti lavorativi, nel rispetto del medesimo profilo educativo del corso di studi ordinario. In altre parole, il giovane mantiene lo status di studente, la responsabilità del percorso è in capo alla scuola e l’alternanza è presentata come una metodologia didattica e non costituisce affatto un rapporto di lavoro. Le attività nella struttura ospitante possono essere realizzate anche in periodi di sospensione della didattica. Per i soggetti disabili i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati in modo da promuovere l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. Il ruolo dell’alternanza scuola lavoro è stato successivamente confermato e consolidato con i Regolamenti emanati con i dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010, riguardanti i nuovi ordinamenti degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei4 , nelle successive “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, secondo biennio e quinto anno” degli istituti tecnici e istituti professionali e nelle “Indicazioni nazionali” dei percorsi liceali. In particolare, le Direttive n. 4/2012 e n.5/2012, relative, rispettivamente, alle linee guida per il secondo biennio e il quinto anno degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sottolineano che “Con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia dell'alternanza si permettono l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio”.
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:
Riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento del Liceo Scientifico – Linguistico – Artistico multimediale
Le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei rappresentano la declinazione disciplinare del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi liceali. Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura sulla quale le istituzioni scolastiche disegnano il proprio Piano dell’offerta formativa, i docenti costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti raggiungono gli obiettivi di apprendimento e maturano le competenze proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni.
"Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale" (art. 8 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
"Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali.Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare lecompetenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano eper comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse" (art. 6comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati diapprendimento comuni, dovranno:
"Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti"; (art. 4 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: