Riferimenti normativi
Art. 26 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Art. 26 – c.1 del D. Lgs 33/2013
Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
L’obbligo di pubblicazione prevede un aggiornamento tempestivo.
L'Istituto non eroga, direttamente con risorse proprie, sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e/o l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.