SEGUENZA

LICEI DI MESSINA

Riferimenti normativi

Art. 20, c. 2

Art. 20 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

Dati relativi ai premi

La presente sotto-sezione, riguardante i “premi collegati alla performance” ex Art. 20, commi 1 e 2 del D.L.vo 33/2013, non è compilata in quanto:

a) l’Art. 74, comma 4 del D.L.vo 74 rinvia ad atti successivi la valutazione della performance per il personale docente ed esclude la costituzione dell’OIV per le istituzioni scolastiche;

b) non è ancora avvenuta la tornata successiva alla contrattazione nazionale relativa al periodo 2006-2009;

c) per quanto sopra i compensi a carico del fondo M.O.F. non costituiscono “premi collegati alla performance” ma somme per attività aggiuntive effettivamente rese.