SEGUENZA

LICEI DI MESSINA

Riferimenti normativi

Art. 28 - PubblicitĂ  dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

Gli obblighi previsti dalla sezione Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali non riguardano questa pubblica amministrazione.