SEGUENZA

LICEI DI MESSINA

Riferimenti normativi

Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Organi di indirizzo politico-amministrativo

Nell’istituzione scolastica, l’unico organo elettivo di indirizzo politico è il Consiglio d’istituto, i cui componenti non percepiscono alcuna remunerazionione, indennità o gettoni di presenza.
Consiglio d'Istituto
Cognome Nome Componente Ruolo GE
LEONARDI Lilia Dirigente scolastico Si
RUGOLO Claudio Genitori Presidente
CAMMAROTO Antonio Docenti
DE GREGORIO Paola Docenti
FORNAROLI Paolo Docenti
GIACOBELLO Carmela Docenti Segretario
LENTO Mariacristina Docenti
PAONE Rosario Docenti
PRESTIPINO GIARRITTA Sanni Docenti Si
VALBI Marcello Docenti
GAGLIANI Giovambattista Genitori
GIACOBBE Luigi Genitori
MASSAI Lorella Genitori Si
D'AMORE andrea Studenti
DE DOMENICO Fabio Studenti
GIORGIO Maria Serena Studenti
PALOS Andrei Studenti Si
SCORZA Antonino ATA Si
PRISA Antonino ATA