L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013. Esso comporta il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni e il documento che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Accesso civico
Il diritto di accesso
Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese,
di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.
I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:
Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato
e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013
come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
Accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
Informativa
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.gs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
La informiamo che i Suoi dati sono raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle procedure di Accesso Civico
e saranno attentamente conservati in archivi cartacei e informatizzati. Titolare del trattamento è
Il dirigente scolastico che garantisce il rispetto degli obblighi di legge; il responsabile del trattamento è
il direttore dei servizi generali e amministrativi; gli incaricati del trattamento sono gli assistenti amministrativi r
esponsabili del singolo procedimento. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03
Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi per motivi
legittimi all’utilizzo degli stessi.
Informazioni per la presentazione delle richieste
Gli Uffici competenti al ricevimento delle richieste sono i seguenti:
Titolare del trattamento: Dirigente Scolastico
Responsabile del trattamento: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Responsabili del singolo procedimento: Assistenti Amministrativi
Indirizzi fisici e di posta elettronica
La richiesta può essere inoltrata ai seguenti indirizzi di posta elettronica: PEO:
PEC:
In caso di inerzia, il Responsabile del Potere Sostitutivo, ai sensi dell’
Art. 5, c. 4 del d.lgs. n. 33/2013
è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni) istituito presso
l‘USR SICILIA.
Accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 Legge 241/90
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve
essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’Amministrazione.
Il Responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione;
successivamente, effettuata la verifica dell’omessa pubblicazione, procede, entro trenta giorni, alla pubblicazione nel sito del documento,
dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente,
ovvero comunica l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento,
l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente,
il Responsabile per la trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso civico
di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente,
in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.
Accesso civico generalizzato art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016
FOIA (Freedom of Information Act)
(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato
dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori
a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e
privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale
i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta;non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche.
L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.
L’istanza va presentata all’Ufficio responsabile del procedimento.
La Determinazione Anac n.1309 del 28 dicembre 2016, con cui sono adottate Linee guida recanti indicazioni operative
ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’articoli 5 e 5-bis d.lgs. n. 33 del 14/03/2013
così come modificato dal d.lgs.97/2016, prevede l’istituzione e la pubblicazione di un registro delle richieste di accesso
presentate per tutte le tipologie, che ne contenga l’elenco, l’oggetto, la data, l’esito e la data della decisione.